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Lo statuto

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

 

Art.1 – Denominazione

E costituita l’associazione non riconosciuta denominata “Circolo Velico PUNTO VELA BELLARIVA Associazione Sportiva Dilettantistica”.

L’associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.

 

Art. 2 – Sede

L’associazione ha sede nel comune di Rimini via Lungomare G. Di Vittoro.

L’organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune.

In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell’assemblea straordinaria.

L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all’estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Art.3 – Corrispondenza

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’indicazione “associazione sportiva dilettantistica” anche mediante l’utilizzo dell’acronimo ASD

 

Art. 4 - Oggetto

 L’associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

L’associazione ha come oggetto principale l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. In particolare l’associazione si prefigge come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela, inteso come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

Al fine di perseguire l’oggetto sociale l’associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l’affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

L’associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l’associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall’oggetto sociale.

L’associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano;

Ø  Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;

Ø  Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell’associazione;

 

Art.5 – Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

5.1 - Riconoscimento a fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l’associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando  incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest’ultimo

L’associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 39/21

5.2 - Certificazione

L’associazione tramite l’affiliazione chiederà l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica. 

 

Art. 6 - Durata

L’associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria degli associati.

In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall’assemblea, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

 

I Soci

Art.7 – Soci

L’associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l’apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.

Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la podestà genitoriale.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del consiglio direttivo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

 

Art. 8 – Quote Associative

L’assemblea dei soci può deliberare una quota ingresso che il socio dovrà versare al momento dell’ammissione.

L’assemblea, inoltre delibera, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo, l’entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

 

 

Art. 9 – Diritti dei soci

L’associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.

I soci hanno diritto a:

1.       Partecipare alla vita associativa;

2.       Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l’ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall’esercente la podestà genitoriale.

3.       Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;

4.       Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell’associazione;

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all’assemblea né esercitare il diritto di voto.

 

Art. 10 – Doveri dei soci

I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall’assemblea o dal consiglio direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell’associazione e ogni delibera assunta dal consiglio direttivo.

 

Art. 11 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all’associazione in caso di recesso o di esclusione.

 

11.1 - Recesso

Il socio è libero di recedere dall’associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell’esercizio sociale.

Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall’assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

 

11.2 – Esclusione

L’esclusione avviene quanto il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell’associato interessato. La delibera deve essere comunicata all’ associato tramite l’indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.

Avverso la delibera di esclusione, l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L’associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

 

Organi Sociali

Art.12 – Organi Sociali

Sono organi dell’associazione:

a)       l’Assemblea dei soci;

b)      il Presidente dell’associazione,

c)       il Consiglio Direttivo;

d)      il collegio dei revisori dei conti o il revisore unico

 

Art.13 – Assemblea dei soci: Convocazione e funzionamento

L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

All’assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi dell’art. 8 del presente statuto.

All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative

L’assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell’Associazione o in caso di suo impedimento dal vice-presidente. In caso di impedimento di quest’ultimo è convocata dal membro più anziano del consiglio direttivo.

L’assemblea dei soci deve essere, in ogni caso convocata quando:

a)       venga inoltrata formale richiesta al consiglio direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il 40% dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell’art. 8 del presente statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio direttivo gli argomenti all’ordine del giorno;

b)      sia richiesta dalla maggioranza dei membri del consiglio direttivo

In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l’assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.

L’assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purché nel medesimo comune.

L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L’assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un’ora dalla prima convocazione.

L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell’ammissione e pubblicato sul sito dell’associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea.

I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale.

Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell’associazione.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

L’assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.

Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell’associazione si applicano le disposizioni dell’art. 21 c.c.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, dal consigliere più anziano.

L’assemblea nomina un segretario e, in caso di assemblea elettiva, due scrutatori.

L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Il verbale dell’assemblea dovrà essere trasmesso ai soci mediante la mail comunicata dagli stessi e indicata nel libro soci, al fine di garantire la massima diffusione. 

 

Art.14 – Assemblea Ordinaria

L’assemblea ordinaria deve esser convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo.

L’assemblea ordinaria:

-                     Elegge a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni, il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo;

-                     Elegge a scrutinio segreto i membri del collegio dei revisori o revisore unico;

-                     Approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;

-                     Delibera i regolamenti di funzionamento dell’associazione;

-                     Delibera gli indirizzi e direttive generali dell’associazione;

-                     Delibera su ogni altro argomento attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

 

Art.15 – Assemblea Straordinaria

L’assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell’assemblea ordinaria:

-                     per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell’associazione;

-                     quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

 

Art.16 - Presidente

 Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra i soci, dura in carica quattro anni.

Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione.

 

Art.17 – Vice Presidente

Il Vice Presidente dell’associazione è eletto dall’assemblea tra i soci, dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

 

Art.18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, tra i quali il Presidente e il Vice Presidente.

I Consiglieri sono eletti dall’assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convoca l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione  verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

 

Art.19 – Collegio dei Revisori dei conti/Revisore Unico

Il collegio dei revisori è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio, eletti dall’assemblea ordinaria dei soci a scrutinio segreto con votazioni separate, una per il presidente e una per gli altri due membri.

I membri del collegio dei revisori devono essere scelti tra soggetti, anche non soci, iscritti nell’albo dei revisori contabili.

In Alternativa

Il revisore unico è eletto dall’assemblea ordinaria a scrutinio segreto ed è scelto tra soggetti, anche non soci, iscritti nell’albo dei revisori contabili.

 

Art.20 – Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

-                     per dimissioni;

-                     per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti  gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.

 

Art.21 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli organi dell’asd, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

 

Art.22 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all’uopo nominato.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 01 novembre e terminano il 31 ottobre di ciascun anno.

 

Art. 23 - Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all’attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

 

Art.24 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l’associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all’Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

 

Art.25 – Prestazioni di Lavoro e Volontari

L’associazione potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

 

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della associazione.

 

Art.27 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi cui l’associazione aderisce.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell’Organismo cui l’associazione aderisce, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Rimini.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L’arbitrato avrà sede in Rimini e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione od Ente di riferimento.

 

Art.28 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui l’associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall’associazione nella riunione del 21/12/2024

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