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Regolamento interno

Cap. I     Soci e Quote sociali

Art. 1 SOCI ORDINARI

Sono Soci Ordinari tutti coloro che, avendone fatta domanda su apposito modulo, per decisione del Consiglio Direttivo, diventano membri del Circolo Velico.

Al richiedente, unitamente all'accettazione, sarà data copia dello Statuto, del Regolamento Interno e delle date di scadenza dei pagamenti richiesti.

L'aspirante diventerà socio effettivo se entro 15 giorni dall'accettazione della domanda, provvederà al saldo delle quote richieste ed acquisirà diritto di voto dopo corresponsione integrale della quota di ingresso.

Art. 2 SOCI STRAORDINARI

E' il titolo riservato ad un socio minorenne per il particolare regime di contribuzione che gli è concesso.

Art. 3 SOCIO ONORARIO

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria del Circolo, può conferire il titolo di Socio Onorario a qualunque persona che abbia compiuto atti significativi a favore del Circolo o nel campo della marineria.

Al Socio Onorario il Circolo offre gratuitamente la tessera sociale a vita e lo solleva dal pagamento della quota di ingresso e della quota associativa. I Soci onorari non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 4 DOVERI DEL SOCIO

I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle decisioni del Consiglio Direttivo rese pubbliche sulla bacheca del Circolo.

Sono tenuti altresì ad avere un comportamento conforme ai principi alla base di ogni pratica sportiva.

Art. 5 DIRITTI DEL SOCIO

Ad inserire, tramite richiesta sottoscritta da almeno 10 soci rivolta al Consiglio Direttivo, argomenti all'ordine del giorno delle assemblee ordinarie.

Art. 6 QUOTA DI INGRESSO

E' la somma richiesta a chiunque voglia entrare a far parte del Circolo Velico, una volta accolta la sua domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

La quota di ingresso, proposta annualmente dal Consiglio Direttivo è fissata dall'assemblea ordinaria in sede di presentazione del bilancio di previsione.

La quota di ingresso terrà conto dell'incremento patrimoniale della società e del numero dei soci.

Art. 7 QUOTA SOCIALE

Per ciascun anno sociale, è la somma richiesta ai Soci per essere membri del Circolo Velico ed ha lo scopo di far fronte alle spese di gestione del Circolo.

Essa è fissata annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e deve essere versata entro e non oltre il 28 Febbraio presso la Segreteria del Circolo o tramite bonifico bancario.

Art. 8 QUOTA SERVIZI

Tale quota comprende i servizi che il Consiglio Direttivo predispone per soddisfare esigenze individuali dei Soci quali posto barca, rimessaggio vele, stipetti vestiario. L'entità della quota viene fissata annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'assemblea ordinaria e deve essere versata con le stesse modalità della quota sociale.

Art. 9 QUOTA STRAORDINARIA

In occasione di particolari necessità del Circolo, legate ad eventi straordinari (ad esempio la costruzione, l'acquisizione, la manutenzione straordinaria di impianti o il loro adeguamento alle norme di legge, l'acquisto di immobili), il Consiglio Direttivo può, ad una Assemblea Straordinaria dei Soci convocata a proposito, proporre, per approvazione, il progetto finanziario con la richiesta di una quota straordinaria.

Se approvata dall'Assemblea, la quota straordinaria, diviene un obbligo per il Socio che voglia continuare a far parte del Circolo Velico.

Il suo mancato pagamento mette il Socio in mora con tutte le conseguenze previste per gli altri casi di mora. Le quote sono inalienabili.

Art. 10 ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLE QUOTE

Un minorenne, dietro consenso di chi esercita la patria potestà, può diventare socio del Circolo Velico in seguito a domanda e decisione favorevole del Consiglio Direttivo. Fintanto che rimarrà minorenne egli è esentato dal pagamento della quota di ingresso, della quota sociale e delle quote straordinarie. Egli ha lo stato di Socio straordinario.

Art. 11 RIPRISTINO PAGAMENTO QUOTE

Al raggiungimento della maggiore età, il Socio straordinario, che vorrà acquisire lo stato di Socio Ordinario, dovrà versare, la quota sociale, la quota servizi e la quota di ingresso. In alternativa può mantenere lo stato di Socio straordinario, versando la quota sociale e quota servizi, fino al compimento del 25esimo anno di età. Se in quel momento potrà vantare una iscrizione continuativa triennale al Circolo sarà esentato dalla quota di ingresso.

Art. 12 RIMBORSI E PREMI

Ad un socio che partecipa a regate di una certa rilevanza, con i colori del Circolo, potrà essere riconosciuto un bonus in funzione delle disponibilità del Circolo.

Art. 13 MOROSITÀ'

Il socio che non ha versato una quota richiesta entro i termini della scadenza prevista (28 Febbraio dell'anno in corso), potrà mettersi in regola entro i successivi 60 giorni mediante il versamento della quota e di una sanzione pari al 20% della quota richiesta.

Passata tale data egli sarà dichiarato decaduto (come da art.6 paragrafo B dello Statuto). Al socio in stato di mora sono sospesi tutti i diritti sociali.

Cap. II Sede Sociale e Base Nautica

Art. 1 USO DELLA SEDE SOCIALE

L'uso della Sede sociale, identificata come ufficio e spogliatoi, è consentito unicamente ai Soci Ordinari, Straordinari e Onorari e tesserati FIV

Art. 2 USO DELLA BASE NAUTICA

L'uso della base nautica, identificata come arenile e tutte le altre zone ad eccezione della Sede sociale, oltre ai soci ordinari, straordinari e onorari, tesserati FIV, è consentito anche ai familiari ed eventuali ospiti.

Sono considerati familiari il convivente di diritto e di fatto ed i figli del socio. Il socio risponde per l'operato dei familiari nel perimetro della base nautica relativamente al rispetto delle norme del Circolo.

Sono riconosciuti ospiti diverse categorie di persone: coloro che sono invitati dai soci al fine di far loro conoscere il circolo e/o lo sport della vela. La presenza degli ospiti deve risultare occasionale e non potranno accedere al Circolo in assenza del socio ospitante che risponde personalmente per il loro operato nel perimetro della base, coloro che partecipano a regate organizzate dal Circolo con i relativi familiari, i componenti degli equipaggi di imbarcazioni in transito ed in sosta temporanea.

Art. 3 MINORI ED USO DELLA BASE NAUTICA

Il socio minorenne può frequentare la Base Nautica e la Sede sociale nei seguenti casi: se accompagnato da un genitore, se affidato dal genitore al responsabile dell'attività velica per il periodo della stessa attività, se affidato ad altro socio adulto della base.

Negli ultimi tre casi il genitore firmerà una dichiarazione di affido in cui specificherà che solleva da ogni responsabilità l'affidatario per ogni conseguenza prodotta dal non rispetto delle consegne impartitegli da quest'ultimo o dal non rispetto del regolamento.

Art. 4 ATTREZZATURE DEL CIRCOLO

L'uso delle attrezzature del Circolo deve essere ispirato e conforme alla pratica di prolungarne la conservazione nel tempo, l'uso delle parti comuni deve conformarsi al rispetto delle norme di igiene, decoro e parsimonia nei consumi. La cordialità, il rispetto reciproco, lo spirito di collaborazione e solidarietà sono affidati alla sensibilità e all'educazione di ciascun socio o avente diritto o facoltà di frequentare la base nautica.

Art. 5 I soci che arrechino danni a beni di proprietà del Circolo sono tenuti alla rifusione degli stessi.

Cap. III Servizio posti barca

Art. 1 ASSEGNAZIONE POSTI BARCA

Il posto barca, con relativo rimessaggio vele, viene assegnato al socio che già ne usufruiva, per l'imbarcazione posseduta nell'anno precedente.

Art. 2 Il socio notifica la propria adesione/rinuncia con la corresponsione nei termini della quota annuale per la stagione in corso.

soci che non confermano l'adesione in tempo utile, tacitamente acconsentono che il loro posto venga assegnato ad altri aventi diritto.

Art. 3 Non è possibile posizionare la propria imbarcazione nel posto assegnato se prima non si è regolato il pagamento della quota sociale e servizi.

Art. 4 Il socio che intende conservare il diritto acquisito sul proprio posto barca pur non occupandolo, deve continuare a pagare la quota associativa e servizi dell'anno in corso.

Art. 5 Chiunque occupa temporaneamente un posto barca ha diritto ad utilizzare tutti i servizi del Circolo, ed ha l'obbligo di lasciare libero il posto entro il giorno stabilito.

Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'automatico diniego per occupazioni successive e la rimozione dell'imbarcazione a spese e rischio dell'inadempiente.

Art. 6 Qualora un socio che, perso il diritto al posto barca, intendesse riaverlo, potrà farne richiesta ed avrà diritto ad occupare il primo posto disponibile. In caso di più richieste contemporanee, varrà come titolo preferenziale l'anzianità di iscrizione al Circolo.

Art. 7 In occasione di manifestazioni sportive di particolare rilevanza, il Consiglio Direttivo, può chiedere a tutti i soci di spostare la propria imbarcazione in altra zona della base nautica per la durata della manifestazione, onde permettere la sistemazione delle imbarcazioni dei partecipanti.

Art. 8 SICUREZZA A TERRA

Il socio dovrà provvedere ad ancorare saldamente la propria imbarcazione sull'arenile tramite la sistemazione di almeno n° 2 adeguati ormeggi laterali, per le imbarcazioni multiscafi, è richiesto un ulteriore ancoraggio lato nord collegato con il trapezio. Il socio è tenuto a controllare periodicamente la tenuta degli ormeggi e lo stato delle attrezzature della propria imbarcazione al fine di non causare danni a persone e cose di cui diverrebbe diretto responsabile.

Art. 9 ASSICURAZIONE CIVILE

I soci che usufruiscono del posto barca devono obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa civile per i danni che possono provocare a terzi prima del posizionamento dell’ imbarcazione.

In mancanza, il posto barca non può essere occupato o può venire revocato.

Art. 10 A fine stagione (31 Ottobre), l'arenile deve essere lasciato libero, le imbarcazioni con relative moquette devono essere spostate a cura del proprietario o persona di sua fiducia. In caso di mancato adempimento, il Circolo potrà sostituirsi procedendo allo spostamento con spese e responsabilità a carico dell'inadempiente.

Art. 11 Tutti coloro che fanno uso di attrezzi collettivi quali badile, rastrelli, gomme dell'acqua ecc., hanno l'obbligo di riporre tutto al proprio posto, di controllare la chiusura dell'acqua e relativi pozzetti e delle porte delle cabine.

Art. 12 Il Circolo declina ogni responsabilità per valori ed oggetti lasciati all'interno o all'esterno dello stabile

Cap. IV Servizi vari

Art. 1 SERVIZIO SPIAGGIA

Il Circolo può adibire una parte dell'arenile a solarium, dove i soci possono sistemare sdraio e ombrelloni messi a disposizione dei soci del Circolo.

Art. 2 SERVIZIO RISTORO

Il servizio ristoro è autogestito dai soci. Le quote a rimborso delle consumazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 ATTIVITA' RICREATIVA

Prenotando in tempo utile presso la Segreteria, tutti i soci potranno usufruire delle infrastrutture ed attrezzature sociali per organizzare incontri ed attività ricreative con altri soci e non soci. Colui che ne fa domanda è l'unico responsabile per le modalità e le conseguenze della manifestazione.

Art. 4 SORVEGLIANZA, ASSISTENZA E SOCCORSO

Il Circolo non dispone di un servizio continuo di sorveglianza a terra e di assistenza e soccorso in mare. Tali attività sono possibili attraverso una organizzazione su base volontaria dipendente dalla disponibilità dei soci.

E' responsabilità individuale la valutazione delle proprie capacità a svolgere l'attività velica in funzione dello stato del mare ed è responsabilità individuale valutare la funzionalità e la rispondenza della propria imbarcazione alle condizioni di navigazione. Il Circolo richiede a ciascun socio di rispettare le norme di sicurezza in mare e di adottare estrema prudenza nella percorrenza della corsia di lancio sia in uscita che in rientro a terra. La corsia non è omologata per l’uso dei Kitesurf. Non è consentito l’ormeggio di natanti all’interno della corsia ad eccezione dei soli mezzi di servizio del Circolo.

Cap. V Conflitti Normativi

Art. 1 Le parti per le quali il presente regolamento si trovasse in conflitto o con lo Statuto del Circolo o con i regolamenti emanati da Autorità superiori, come ad esempio l'Autorità Marittima, sono da considerarsi nulle e inapplicabili. Il Consiglio provvederà in tempi brevi a modificare il presente regolamento al fine di adattarlo alle nuove norme.

Cap. VI Clausola di manleva

Con la sottoscrizione della quota, il Socio attesta di avere preso visione del presente regolamento, in particolare degli articoli:

Cap. I Art. 4 e Art. 7 Cap. II Art. 4

Cap. III Art. 8 e Art. 9 Cap. IV Art. 4

e dell’ Ordinanza n°20/2017 in data 28.04.2017, riportata nel presente regolamento e di cui ne costituisce parte integrante, e solleva il Circolo Punto Vela Bellariva da ogni responsabilità civile e/o penale per danni a cose e persone che possano derivare dalla loro inosservanza.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA RIMINI

Via Destra del Porto n°149- tel. 0541-50211-fax 0541/54373- Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - www.guardiacostiera.it/rimini

ORDINANZA N. 20/2017

Disciplina della navigazione in prossimità della costa - Zone di mare interdette alla Navigazione -

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Rimini,

VISTO l’articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172;

VISTE le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell’art. 9 comma 2° della Legge n. 172/2003 sopra richiamata;

VISTO il Dispaccio prot. n° 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;

VISTA la vigente Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna, con particolare riguardo alla disciplina delle zone di mare riservate alla balneazione;

VISTI gli articoli 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

RITENUTO NECESSARIO disciplinare organicamente i limiti di navigazione rispetto alla costa nell’ambito del Compartimento Marittimo di Rimini, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

RAVVISATI SUSSISTENTI i presupposti per addivenire ad un ponderato contemperamento tra gli interessi sottesi alla sicura fruizione dell’ambiente marino e costiero e le esigenze nautico – diportistiche correlate agli usi turistico – ricreativi del mare, tipici della stagione primaverile/estiva, ove è consueto il considerevole afflusso dei frequentatori delle spiagge e degli specchi acquei riservati alla balneazione;

TENUTO CONTO che la costa di giurisdizione (comprendente i litorali dei Comuni di Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Bellaria I.M., Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica) è caratterizzata da bassi fondali ed elevata presenza turistica;

O R D I N AArticolo 1

(Divieto di navigazione in prossimità della costa)

Dal 1° maggio al 30 settembre, nell’ambito del Compartimento Marittimo di Rimini, che si estende dal territorio del Comune di Cesenatico incluso, alla foce del torrente Tavollo di Cattolica, la fascia di mare sino a 500 (cinquecento) metri dalla costa è interdetta alla navigazione a motore e/o a vela.
Articolo 2

(Istituzione della fascia di rispetto)

1. Ove la Regione Emilia Romagna e/o i Comuni rivieraschi dispongano limiti delle zone di mare riservate alla balneazione inferiori a 500 (cinquecento) metri, la fascia di mare compresa tra tali limiti ed i 500 metri dalla costa, è considerata “fascia di rispetto”, interdetta alla navigazione a vela e/o motore, nonché all’ormeggio/stazionamento ed ancoraggio di unità navali, ad eccezione di quelle appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare i campionamenti delle acque.

2. I comandanti/conduttori delle singole unità navali, sono responsabili delle dotazioni delle rispettive unità e delle attrezzature/apparecchiature di sicurezza e marinaresche di bordo necessarie per il tipo di navigazione che intendono effettuare.
Articolo 3

(Corridoi di lancio/atterraggio)

1. L’attraversamento a motore e/o a vela della fascia di mare per una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla costa, è consentito esclusivamente all’interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati dagli Uffici dei Comuni di riferimento, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.

2. Al di fuori dei predetti corridoi di lancio/atterraggio, l’attraversamento della fascia di mare di cui al precedente Punto 1 del presente articolo, è consentito alle sole unità da diporto di piccola stazza, di lunghezza “fuori tutto” non superiore a 6 (sei) metri, che navighino a remi con apparato propulsivo sollevato, e che comunque in relazione alle caratteristiche tecnico – costruttive ed alle dotazioni possedute, siano effettivamente idonee ad essere condotte a remi.

3. Fatto salvo quanto stabilito ai Punti 1 e 2 del presente articolo, lo stazionamento, la sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio a vario titolo nella fascia di mare sino a 500 (cinquecento) metri dalla costa, anche se in prossimità dei corridoi di lancio/atterraggio, è consentito alle sole unità da diporto summenzionate, aventi i requisiti sopra indicati, regolarmente autorizzate dall’Ente territoriale/locale competente.

4. Le caratteristiche, i divieti, gli obblighi le condizioni di utilizzo dei corridoi di lancio/atterraggio, nonché la sosta, l’ancoraggio, l’ormeggio/stazionamento in prossimità di essi di natanti diversi da quelli indicati al precedente Punto 3 sono disciplinate dal Capo del Circondario Marittimo con apposita Ordinanza.
Articolo 4

(Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione)

Fermi restando i divieti di navigazione di cui agli articoli 1 e 2, dal 1°maggio al 30 settembre, le unità navali a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 500 (cinquecento) ed i 1000 (mille) metri dalla spiaggia, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.
Articolo 5 (Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza entra in vigore il 01.05.2017.

2. Norme più restrittive dei limiti imposti dalla presente Ordinanza, potranno essere stabilite in relazione a particolari situazioni di livello locale suscettibili di regolamentazione speciale, da parte del Capo di Circondario Marittimo.

3. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni di categoria/Sodalizi nautici interessati e con l'affissione all'Albo di questa Capitaneria di Porto e degli Uffici marittimi da essa dipendenti, con l'inclusione nel sito internet istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/rimini alla sezione "Ordinanze", ove è possibile visualizzare e scaricare il presente provvedimento.

4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diverso illecito e/o reato, saranno puniti ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e/o dell’articolo 1231 del Codice della Navigazione.

5. La presente Ordinanza sostituisce ed abroga l’Ordinanza n.10/2009 in data 30 marzo 2009, nonché ogni precedente provvedimento con essa incompatibile. -

Rimini, 28 aprile 2017 IL COMANDANTE

Casella di testo: Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82 e ss.mm.ii.

C.F. (CP) Fabio DI CECCO

 

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