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Regolamento interno

Cap. I     Soci e Quote sociali

Art. 1 SOCI ORDINARI

Sono Soci Ordinari tutti coloro che, avendone fatta domanda su apposito modulo, per decisione del Consiglio Direttivo, diventano membri del Circolo Velico.

Al richiedente, unitamente all'accettazione, sarà data copia dello Statuto, del Regolamento Interno e delle date di scadenza dei pagamenti richiesti.

L'aspirante diventerà socio effettivo se entro 15 giorni dall'accettazione della domanda, provvederà al saldo delle quote richieste ed acquisirà diritto di voto dopo corresponsione integrale della quota di ingresso.

Art. 2 SOCI STRAORDINARI

E' il titolo riservato ad un socio minorenne per il particolare regime di contribuzione che gli è concesso.

Art. 3 SOCIO ONORARIO

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria del Circolo, può conferire il titolo di Socio Onorario a qualunque persona che abbia compiuto atti significativi a favore del Circolo o nel campo della marineria.

Al Socio Onorario il Circolo offre gratuitamente la tessera sociale a vita e lo solleva dal pagamento della quota di ingresso e della quota associativa. I Soci onorari non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 4 DOVERI DEL SOCIO

I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle decisioni del Consiglio Direttivo rese pubbliche sulla bacheca del Circolo.

Sono tenuti altresì ad avere un comportamento conforme ai principi alla base di ogni pratica sportiva.

Art. 5 DIRITTI DEL SOCIO

Ad inserire, tramite richiesta sottoscritta da almeno 10 soci rivolta al Consiglio Direttivo, argomenti all'ordine del giorno delle assemblee ordinarie.

Art. 6 QUOTA DI INGRESSO

E' la somma richiesta a chiunque voglia entrare a far parte del Circolo Velico, una volta accolta la sua domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

La quota di ingresso, proposta annualmente dal Consiglio Direttivo è fissata dall'assemblea ordinaria in sede di presentazione del bilancio di previsione.

La quota di ingresso terrà conto dell'incremento patrimoniale della società e del numero dei soci.

Art. 7 QUOTA SOCIALE

Per ciascun anno sociale, è la somma richiesta ai Soci per essere membri del Circolo Velico ed ha lo scopo di far fronte alle spese di gestione del Circolo.

Essa è fissata annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e deve essere versata entro e non oltre il 28 Febbraio presso la Segreteria del Circolo o tramite bonifico bancario.

Art. 8 QUOTA SERVIZI

Tale quota comprende i servizi che il Consiglio Direttivo predispone per soddisfare esigenze individuali dei Soci quali posto barca, rimessaggio vele, stipetti vestiario. L'entità della quota viene fissata annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'assemblea ordinaria e deve essere versata con le stesse modalità della quota sociale.

Art. 9 QUOTA STRAORDINARIA

In occasione di particolari necessità del Circolo, legate ad eventi straordinari (ad esempio la costruzione, l'acquisizione, la manutenzione straordinaria di impianti o il loro adeguamento alle norme di legge, l'acquisto di immobili), il Consiglio Direttivo può, ad una Assemblea Straordinaria dei Soci convocata a proposito, proporre, per approvazione, il progetto finanziario con la richiesta di una quota straordinaria.

Se approvata dall'Assemblea, la quota straordinaria, diviene un obbligo per il Socio che voglia continuare a far parte del Circolo Velico.

Il suo mancato pagamento mette il Socio in mora con tutte le conseguenze previste per gli altri casi di mora. Le quote sono inalienabili.

Art. 10 ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLE QUOTE

Un minorenne, dietro consenso di chi esercita la patria potestà, può diventare socio del Circolo Velico in seguito a domanda e decisione favorevole del Consiglio Direttivo. Fintanto che rimarrà minorenne egli è esentato dal pagamento della quota di ingresso, della quota sociale e delle quote straordinarie. Egli ha lo stato di Socio straordinario.

Art. 11 RIPRISTINO PAGAMENTO QUOTE

Al raggiungimento della maggiore età, il Socio straordinario, che vorrà acquisire lo stato di Socio Ordinario, dovrà versare, la quota sociale, la quota servizi e la quota di ingresso. In alternativa può mantenere lo stato di Socio straordinario, versando la quota sociale e quota servizi, fino al compimento del 25esimo anno di età. Se in quel momento potrà vantare una iscrizione continuativa triennale al Circolo sarà esentato dalla quota di ingresso.

Art. 12 RIMBORSI E PREMI

Ad un socio che partecipa a regate di una certa rilevanza, con i colori del Circolo, potrà essere riconosciuto un bonus in funzione delle disponibilità del Circolo.

Art. 13 MOROSITÀ'

Il socio che non ha versato una quota richiesta entro i termini della scadenza prevista (28 Febbraio dell'anno in corso), potrà mettersi in regola entro i successivi 60 giorni mediante il versamento della quota e di una sanzione pari al 20% della quota richiesta.

Passata tale data egli sarà dichiarato decaduto (come da art.6 paragrafo B dello Statuto). Al socio in stato di mora sono sospesi tutti i diritti sociali.

Cap. II Sede Sociale e Base Nautica

Art. 1 USO DELLA SEDE SOCIALE

L'uso della Sede sociale, identificata come ufficio e spogliatoi, è consentito unicamente ai Soci Ordinari, Straordinari e Onorari e tesserati FIV

Art. 2 USO DELLA BASE NAUTICA

L'uso della base nautica, identificata come arenile e tutte le altre zone ad eccezione della Sede sociale, oltre ai soci ordinari, straordinari e onorari, tesserati FIV, è consentito anche ai familiari ed eventuali ospiti.

Sono considerati familiari il convivente di diritto e di fatto ed i figli del socio. Il socio risponde per l'operato dei familiari nel perimetro della base nautica relativamente al rispetto delle norme del Circolo.

Sono riconosciuti ospiti diverse categorie di persone: coloro che sono invitati dai soci al fine di far loro conoscere il circolo e/o lo sport della vela. La presenza degli ospiti deve risultare occasionale e non potranno accedere al Circolo in assenza del socio ospitante che risponde personalmente per il loro operato nel perimetro della base, coloro che partecipano a regate organizzate dal Circolo con i relativi familiari, i componenti degli equipaggi di imbarcazioni in transito ed in sosta temporanea.

Art. 3 MINORI ED USO DELLA BASE NAUTICA

Il socio minorenne può frequentare la Base Nautica e la Sede sociale nei seguenti casi: se accompagnato da un genitore, se affidato dal genitore al responsabile dell'attività velica per il periodo della stessa attività, se affidato ad altro socio adulto della base.

Negli ultimi tre casi il genitore firmerà una dichiarazione di affido in cui specificherà che solleva da ogni responsabilità l'affidatario per ogni conseguenza prodotta dal non rispetto delle consegne impartitegli da quest'ultimo o dal non rispetto del regolamento.

Art. 4 ATTREZZATURE DEL CIRCOLO

L'uso delle attrezzature del Circolo deve essere ispirato e conforme alla pratica di prolungarne la conservazione nel tempo, l'uso delle parti comuni deve conformarsi al rispetto delle norme di igiene, decoro e parsimonia nei consumi. La cordialità, il rispetto reciproco, lo spirito di collaborazione e solidarietà sono affidati alla sensibilità e all'educazione di ciascun socio o avente diritto o facoltà di frequentare la base nautica.

Art. 5 I soci che arrechino danni a beni di proprietà del Circolo sono tenuti alla rifusione degli stessi.

Cap. III Servizio posti barca

Art. 1 ASSEGNAZIONE POSTI BARCA

Il posto barca, con relativo rimessaggio vele, viene assegnato al socio che già ne usufruiva, per l'imbarcazione posseduta nell'anno precedente.

Art. 2 Il socio notifica la propria adesione/rinuncia con la corresponsione nei termini della quota annuale per la stagione in corso.

soci che non confermano l'adesione in tempo utile, tacitamente acconsentono che il loro posto venga assegnato ad altri aventi diritto.

Art. 3 Non è possibile posizionare la propria imbarcazione nel posto assegnato se prima non si è regolato il pagamento della quota sociale e servizi.

Art. 4 Il socio che intende conservare il diritto acquisito sul proprio posto barca pur non occupandolo, deve continuare a pagare la quota associativa e servizi dell'anno in corso.

Art. 5 Chiunque occupa temporaneamente un posto barca ha diritto ad utilizzare tutti i servizi del Circolo, ed ha l'obbligo di lasciare libero il posto entro il giorno stabilito.

Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'automatico diniego per occupazioni successive e la rimozione dell'imbarcazione a spese e rischio dell'inadempiente.

Art. 6 Qualora un socio che, perso il diritto al posto barca, intendesse riaverlo, potrà farne richiesta ed avrà diritto ad occupare il primo posto disponibile. In caso di più richieste contemporanee, varrà come titolo preferenziale l'anzianità di iscrizione al Circolo.

Art. 7 In occasione di manifestazioni sportive di particolare rilevanza, il Consiglio Direttivo, può chiedere a tutti i soci di spostare la propria imbarcazione in altra zona della base nautica per la durata della manifestazione, onde permettere la sistemazione delle imbarcazioni dei partecipanti.

Art. 8 SICUREZZA A TERRA

Il socio dovrà provvedere ad ancorare saldamente la propria imbarcazione sull'arenile tramite la sistemazione di almeno n° 2 adeguati ormeggi laterali, per le imbarcazioni multiscafi, è richiesto un ulteriore ancoraggio lato nord collegato con il trapezio. Il socio è tenuto a controllare periodicamente la tenuta degli ormeggi e lo stato delle attrezzature della propria imbarcazione al fine di non causare danni a persone e cose di cui diverrebbe diretto responsabile.

Art. 9 ASSICURAZIONE CIVILE

I soci che usufruiscono del posto barca devono obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa civile per i danni che possono provocare a terzi prima del posizionamento dell’ imbarcazione.

In mancanza, il posto barca non può essere occupato o può venire revocato.

Art. 10 A fine stagione (31 Ottobre), l'arenile deve essere lasciato libero, le imbarcazioni con relative moquette devono essere spostate a cura del proprietario o persona di sua fiducia. In caso di mancato adempimento, il Circolo potrà sostituirsi procedendo allo spostamento con spese e responsabilità a carico dell'inadempiente.

Art. 11 Tutti coloro che fanno uso di attrezzi collettivi quali badile, rastrelli, gomme dell'acqua ecc., hanno l'obbligo di riporre tutto al proprio posto, di controllare la chiusura dell'acqua e relativi pozzetti e delle porte delle cabine.

Art. 12 Il Circolo declina ogni responsabilità per valori ed oggetti lasciati all'interno o all'esterno dello stabile

Cap. IV Servizi vari

Art. 1 SERVIZIO SPIAGGIA

Il Circolo può adibire una parte dell'arenile a solarium, dove i soci possono sistemare sdraio e ombrelloni messi a disposizione dei soci del Circolo.

Art. 2 SERVIZIO RISTORO

Il servizio ristoro è autogestito dai soci. Le quote a rimborso delle consumazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 ATTIVITA' RICREATIVA

Prenotando in tempo utile presso la Segreteria, tutti i soci potranno usufruire delle infrastrutture ed attrezzature sociali per organizzare incontri ed attività ricreative con altri soci e non soci. Colui che ne fa domanda è l'unico responsabile per le modalità e le conseguenze della manifestazione.

Art. 4 SORVEGLIANZA, ASSISTENZA E SOCCORSO

Il Circolo non dispone di un servizio continuo di sorveglianza a terra e di assistenza e soccorso in mare. Tali attività sono possibili attraverso una organizzazione su base volontaria dipendente dalla disponibilità dei soci.

E' responsabilità individuale la valutazione delle proprie capacità a svolgere l'attività velica in funzione dello stato del mare ed è responsabilità individuale valutare la funzionalità e la rispondenza della propria imbarcazione alle condizioni di navigazione. Il Circolo richiede a ciascun socio di rispettare le norme di sicurezza in mare e di adottare estrema prudenza nella percorrenza della corsia di lancio sia in uscita che in rientro a terra. La corsia non è omologata per l’uso dei Kitesurf. Non è consentito l’ormeggio di natanti all’interno della corsia ad eccezione dei soli mezzi di servizio del Circolo.

Cap. V Conflitti Normativi

Art. 1 Le parti per le quali il presente regolamento si trovasse in conflitto o con lo Statuto del Circolo o con i regolamenti emanati da Autorità superiori, come ad esempio l'Autorità Marittima, sono da considerarsi nulle e inapplicabili. Il Consiglio provvederà in tempi brevi a modificare il presente regolamento al fine di adattarlo alle nuove norme.

Cap. VI Clausola di manleva

Con la sottoscrizione della quota, il Socio attesta di avere preso visione del presente regolamento, in particolare degli articoli:

Cap. I Art. 4 e Art. 7 Cap. II Art. 4

Cap. III Art. 8 e Art. 9 Cap. IV Art. 4

e dell’ Ordinanza n°20/2017 in data 28.04.2017, riportata nel presente regolamento e di cui ne costituisce parte integrante, e solleva il Circolo Punto Vela Bellariva da ogni responsabilità civile e/o penale per danni a cose e persone che possano derivare dalla loro inosservanza.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA RIMINI

Via Destra del Porto n°149- tel. 0541-50211-fax 0541/54373- Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - www.guardiacostiera.it/rimini

ORDINANZA N. 20/2017

Disciplina della navigazione in prossimità della costa - Zone di mare interdette alla Navigazione -

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Rimini,

VISTO l’articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172;

VISTE le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell’art. 9 comma 2° della Legge n. 172/2003 sopra richiamata;

VISTO il Dispaccio prot. n° 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;

VISTA la vigente Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna, con particolare riguardo alla disciplina delle zone di mare riservate alla balneazione;

VISTI gli articoli 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

RITENUTO NECESSARIO disciplinare organicamente i limiti di navigazione rispetto alla costa nell’ambito del Compartimento Marittimo di Rimini, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

RAVVISATI SUSSISTENTI i presupposti per addivenire ad un ponderato contemperamento tra gli interessi sottesi alla sicura fruizione dell’ambiente marino e costiero e le esigenze nautico – diportistiche correlate agli usi turistico – ricreativi del mare, tipici della stagione primaverile/estiva, ove è consueto il considerevole afflusso dei frequentatori delle spiagge e degli specchi acquei riservati alla balneazione;

TENUTO CONTO che la costa di giurisdizione (comprendente i litorali dei Comuni di Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Bellaria I.M., Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica) è caratterizzata da bassi fondali ed elevata presenza turistica;

O R D I N AArticolo 1

(Divieto di navigazione in prossimità della costa)

Dal 1° maggio al 30 settembre, nell’ambito del Compartimento Marittimo di Rimini, che si estende dal territorio del Comune di Cesenatico incluso, alla foce del torrente Tavollo di Cattolica, la fascia di mare sino a 500 (cinquecento) metri dalla costa è interdetta alla navigazione a motore e/o a vela.
Articolo 2

(Istituzione della fascia di rispetto)

1. Ove la Regione Emilia Romagna e/o i Comuni rivieraschi dispongano limiti delle zone di mare riservate alla balneazione inferiori a 500 (cinquecento) metri, la fascia di mare compresa tra tali limiti ed i 500 metri dalla costa, è considerata “fascia di rispetto”, interdetta alla navigazione a vela e/o motore, nonché all’ormeggio/stazionamento ed ancoraggio di unità navali, ad eccezione di quelle appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare i campionamenti delle acque.

2. I comandanti/conduttori delle singole unità navali, sono responsabili delle dotazioni delle rispettive unità e delle attrezzature/apparecchiature di sicurezza e marinaresche di bordo necessarie per il tipo di navigazione che intendono effettuare.
Articolo 3

(Corridoi di lancio/atterraggio)

1. L’attraversamento a motore e/o a vela della fascia di mare per una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla costa, è consentito esclusivamente all’interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati dagli Uffici dei Comuni di riferimento, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.

2. Al di fuori dei predetti corridoi di lancio/atterraggio, l’attraversamento della fascia di mare di cui al precedente Punto 1 del presente articolo, è consentito alle sole unità da diporto di piccola stazza, di lunghezza “fuori tutto” non superiore a 6 (sei) metri, che navighino a remi con apparato propulsivo sollevato, e che comunque in relazione alle caratteristiche tecnico – costruttive ed alle dotazioni possedute, siano effettivamente idonee ad essere condotte a remi.

3. Fatto salvo quanto stabilito ai Punti 1 e 2 del presente articolo, lo stazionamento, la sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio a vario titolo nella fascia di mare sino a 500 (cinquecento) metri dalla costa, anche se in prossimità dei corridoi di lancio/atterraggio, è consentito alle sole unità da diporto summenzionate, aventi i requisiti sopra indicati, regolarmente autorizzate dall’Ente territoriale/locale competente.

4. Le caratteristiche, i divieti, gli obblighi le condizioni di utilizzo dei corridoi di lancio/atterraggio, nonché la sosta, l’ancoraggio, l’ormeggio/stazionamento in prossimità di essi di natanti diversi da quelli indicati al precedente Punto 3 sono disciplinate dal Capo del Circondario Marittimo con apposita Ordinanza.
Articolo 4

(Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione)

Fermi restando i divieti di navigazione di cui agli articoli 1 e 2, dal 1°maggio al 30 settembre, le unità navali a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 500 (cinquecento) ed i 1000 (mille) metri dalla spiaggia, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.
Articolo 5 (Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza entra in vigore il 01.05.2017.

2. Norme più restrittive dei limiti imposti dalla presente Ordinanza, potranno essere stabilite in relazione a particolari situazioni di livello locale suscettibili di regolamentazione speciale, da parte del Capo di Circondario Marittimo.

3. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni di categoria/Sodalizi nautici interessati e con l'affissione all'Albo di questa Capitaneria di Porto e degli Uffici marittimi da essa dipendenti, con l'inclusione nel sito internet istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/rimini alla sezione "Ordinanze", ove è possibile visualizzare e scaricare il presente provvedimento.

4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diverso illecito e/o reato, saranno puniti ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e/o dell’articolo 1231 del Codice della Navigazione.

5. La presente Ordinanza sostituisce ed abroga l’Ordinanza n.10/2009 in data 30 marzo 2009, nonché ogni precedente provvedimento con essa incompatibile. -

Rimini, 28 aprile 2017 IL COMANDANTE

Casella di testo: Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82 e ss.mm.ii.

C.F. (CP) Fabio DI CECCO

 

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Modello Organizzativo

Circolo Velico Punto Vela Bellariva

Associazione Sportiva Dilettantistica

MODELLO ORGANIZZATIVO E Dl CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

 

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dall'ASD Circolo Velico Punto Vela Bellariva (di seguito, l'Associazione), come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e sulla base delle linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana Vela. 

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell’Associazione, indipendente dalla disciplina velica sportiva praticata. 

Il presente documento ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell'Osservatorio permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding. 

Il presente documento ha l'obiettivo di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati e soci, in particolare minori, garantendo l'uguaglianza e l'equità e tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati e soci dell'Associazione.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva deve essere pubblicato sulla homepage del sito dell'Associazione. 

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Vela.

 

Diritti e doveri

 

A tutti i tesserati e Soci sono riconosciuti i diritti fondamentali:

- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;

- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;

- a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e soci. I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Vela.

 

Prevenzione e gestione dei rischi

Comportamenti rilevanti

 

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- l'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

- l'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato/socio. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi Atleti infortunati o comunque non in condizione fisica per svolgere attività sportiva. ln quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

 - la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante, umiliante o denigrante;

- l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato/socio ad attuare condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato/socio;

- l'incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

- l'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

- il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato/socio. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato/socio che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, offese riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla Vittima);

- i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età 0 orientamento sessuale. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog ecc...

 

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

 

L'Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati/soci nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dall'Associazione e Federazione Sportiva di appartenenza.

Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.

ln ogni caso, il responsabile safeguarding all'interno delle società/associazioni sportive svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.

Il Responsabile safeguarding sarà tenuto a sensibilizzazione i membri dell'associazione sulle questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.

Il Responsabile safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell'associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

Il Responsabile safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Il Consiglio direttivo potrà sospendere o rimuovere il responsabile safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'associazione relative alla protezione dei minori.

 

Uso degli spazi dell'Associazione

 

Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all'Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati/soci minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati. Presso le Strutture in gestione o in uso all'Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.

Durante le sessioni di allenamento o di regata non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.

ln caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale in sua assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'attra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

 

 

 

Trasferte

 

ln caso di trasferte o attività che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

 

Tutela della privacy

 

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso. ln particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti. L'Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e regata, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. ln caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare e responsabile del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

 

Inclusività

 

L'Associazione garantisce a tutti i propri tesserati/soci di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

L'Associazione si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l'Associazione loro coetanei. L'Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell'associazione anche mediante l'attivazione di iniziative ad hoc e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

 

Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni dei

comportamenti lesivi.

 

ln caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati/soci o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all' indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Le chiavi di accesso a tale indirizzo e-mail saranno in possesso esclusivamente del Responsabile.

ln caso di gravi comportamenti lesivi l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

L'Associazione deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;

- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;

- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;

- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;

- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

L’Associazione deve informare il Safeguarding Office della Federazione di appartenenza e gli Organi di Giustizia qualora le violazioni rientrassero nell'ambito di competenza federale.

 

Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva;

- violazione dolosa delle misure indicate nel presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;

- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;

- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;

- violazione degli obblighi di informazione dell'Associazione;

- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;

- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

 

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

 

Contro i comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;

- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

- multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore della retribuzione prevista;

- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;

- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto:

1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

2. incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:

a) l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del presente Modello.

b) la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);

4. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15 il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle Violazioni del Modello a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante cosi da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

5. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti contro la violenza di qualsiasi genere e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o  l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

 

Sanzioni nei confronti dei volontari

 

Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;

- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;

- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

 

Obblighi informativi e altre misure

 

L'Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale.

Al momento dell'adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l'Associazione deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri tesserati, associati e volontari. L'Associazione deve informare il tesserato/socio o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

L'Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie - Safeguarding Office della federazione sportiva di competenza, nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente.

L'Associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.

L'Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione e l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

L'Associazione deve prevedere un'adeguata informativa ai tesserati/soci o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

L'Associazione deve dare comunicazione ai tesserati/soci o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.

 

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Lo statuto

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

 

Art.1 – Denominazione

E costituita l’associazione non riconosciuta denominata “Circolo Velico PUNTO VELA BELLARIVA Associazione Sportiva Dilettantistica”.

L’associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.

 

Art. 2 – Sede

L’associazione ha sede nel comune di Rimini via Lungomare G. Di Vittoro.

L’organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune.

In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell’assemblea straordinaria.

L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all’estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Art.3 – Corrispondenza

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’indicazione “associazione sportiva dilettantistica” anche mediante l’utilizzo dell’acronimo ASD

 

Art. 4 - Oggetto

 L’associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

L’associazione ha come oggetto principale l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. In particolare l’associazione si prefigge come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela, inteso come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

Al fine di perseguire l’oggetto sociale l’associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l’affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

L’associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l’associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall’oggetto sociale.

L’associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano;

Ø  Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;

Ø  Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell’associazione;

 

Art.5 – Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

5.1 - Riconoscimento a fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l’associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando  incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest’ultimo

L’associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 39/21

5.2 - Certificazione

L’associazione tramite l’affiliazione chiederà l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica. 

 

Art. 6 - Durata

L’associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria degli associati.

In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall’assemblea, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

 

I Soci

Art.7 – Soci

L’associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l’apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.

Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la podestà genitoriale.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del consiglio direttivo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

 

Art. 8 – Quote Associative

L’assemblea dei soci può deliberare una quota ingresso che il socio dovrà versare al momento dell’ammissione.

L’assemblea, inoltre delibera, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo, l’entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

 

 

Art. 9 – Diritti dei soci

L’associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.

I soci hanno diritto a:

1.       Partecipare alla vita associativa;

2.       Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l’ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall’esercente la podestà genitoriale.

3.       Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;

4.       Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell’associazione;

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all’assemblea né esercitare il diritto di voto.

 

Art. 10 – Doveri dei soci

I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall’assemblea o dal consiglio direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell’associazione e ogni delibera assunta dal consiglio direttivo.

 

Art. 11 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all’associazione in caso di recesso o di esclusione.

 

11.1 - Recesso

Il socio è libero di recedere dall’associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell’esercizio sociale.

Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall’assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

 

11.2 – Esclusione

L’esclusione avviene quanto il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell’associato interessato. La delibera deve essere comunicata all’ associato tramite l’indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.

Avverso la delibera di esclusione, l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L’associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

 

Organi Sociali

Art.12 – Organi Sociali

Sono organi dell’associazione:

a)       l’Assemblea dei soci;

b)      il Presidente dell’associazione,

c)       il Consiglio Direttivo;

d)      il collegio dei revisori dei conti o il revisore unico

 

Art.13 – Assemblea dei soci: Convocazione e funzionamento

L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

All’assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi dell’art. 8 del presente statuto.

All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative

L’assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell’Associazione o in caso di suo impedimento dal vice-presidente. In caso di impedimento di quest’ultimo è convocata dal membro più anziano del consiglio direttivo.

L’assemblea dei soci deve essere, in ogni caso convocata quando:

a)       venga inoltrata formale richiesta al consiglio direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il 40% dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell’art. 8 del presente statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio direttivo gli argomenti all’ordine del giorno;

b)      sia richiesta dalla maggioranza dei membri del consiglio direttivo

In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l’assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.

L’assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purché nel medesimo comune.

L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L’assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un’ora dalla prima convocazione.

L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell’ammissione e pubblicato sul sito dell’associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea.

I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale.

Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell’associazione.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

L’assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.

Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell’associazione si applicano le disposizioni dell’art. 21 c.c.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, dal consigliere più anziano.

L’assemblea nomina un segretario e, in caso di assemblea elettiva, due scrutatori.

L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Il verbale dell’assemblea dovrà essere trasmesso ai soci mediante la mail comunicata dagli stessi e indicata nel libro soci, al fine di garantire la massima diffusione. 

 

Art.14 – Assemblea Ordinaria

L’assemblea ordinaria deve esser convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo.

L’assemblea ordinaria:

-                     Elegge a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni, il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo;

-                     Elegge a scrutinio segreto i membri del collegio dei revisori o revisore unico;

-                     Approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;

-                     Delibera i regolamenti di funzionamento dell’associazione;

-                     Delibera gli indirizzi e direttive generali dell’associazione;

-                     Delibera su ogni altro argomento attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

 

Art.15 – Assemblea Straordinaria

L’assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell’assemblea ordinaria:

-                     per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell’associazione;

-                     quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

 

Art.16 - Presidente

 Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra i soci, dura in carica quattro anni.

Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione.

 

Art.17 – Vice Presidente

Il Vice Presidente dell’associazione è eletto dall’assemblea tra i soci, dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

 

Art.18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, tra i quali il Presidente e il Vice Presidente.

I Consiglieri sono eletti dall’assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convoca l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione  verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

 

Art.19 – Collegio dei Revisori dei conti/Revisore Unico

Il collegio dei revisori è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio, eletti dall’assemblea ordinaria dei soci a scrutinio segreto con votazioni separate, una per il presidente e una per gli altri due membri.

I membri del collegio dei revisori devono essere scelti tra soggetti, anche non soci, iscritti nell’albo dei revisori contabili.

In Alternativa

Il revisore unico è eletto dall’assemblea ordinaria a scrutinio segreto ed è scelto tra soggetti, anche non soci, iscritti nell’albo dei revisori contabili.

 

Art.20 – Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

-                     per dimissioni;

-                     per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti  gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.

 

Art.21 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli organi dell’asd, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

 

Art.22 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all’uopo nominato.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 01 novembre e terminano il 31 ottobre di ciascun anno.

 

Art. 23 - Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all’attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

 

Art.24 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l’associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all’Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

 

Art.25 – Prestazioni di Lavoro e Volontari

L’associazione potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

 

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della associazione.

 

Art.27 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi cui l’associazione aderisce.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell’Organismo cui l’associazione aderisce, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Rimini.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L’arbitrato avrà sede in Rimini e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione od Ente di riferimento.

 

Art.28 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui l’associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall’associazione nella riunione del 21/12/2024

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Dove

Punto Vela Bellariva

Indirizzo: Lungomare Giuseppe di Vittorio, 98/99, 47900 Rimini RN
Telefono: 0541 373574

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Il direttivo

Presidente Fabrizio Foschini

Vice-Presidente Elio Angelini

Segretario Virgilio Semprini

Consigliere addetto a manifestazioni sportive e scuola vela Matteo Missiroli

Consigliere addetto alla spiaggia Paolo Orioli

Consigliere addetto alle opere Enzo Balducci

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